Anche i consulenti del lavoro hanno bisogno di una polizza RC professionale

Anche i consulenti del lavoro hanno bisogno di una polizza RC professionale

Una polizza RC professionale per i consulenti del lavoro è obbligatoria a norma di legge. Tale obbligo è entrato in vigore a partire dal 13 agosto del 2013 per effetto del DPR 137/2012 del 7 agosto del precedente anno: impone la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale per tutti i professionisti che sono iscritti presso l’Ordine dei Consulenti dei Lavoro. Il consulente del lavoro viene assicurato non solo per l’esercizio in qualità di libero professionista, ma anche quando opera per conto e in nome di uno studio associato come collaboratore, come socio, come professionista associato o come partner.

A cosa serve la polizza RC professionale

Prima di Richiedere un Preventivo per conoscere costi e tariffe, può essere utile scoprire qual è il tipo di copertura che viene garantita. In pratica il consulente del lavoro viene protetto rispetto alle perdite che potrebbero derivare da una richiesta di risarcimento che venga inoltrata nel corso del periodo in cui la polizza è valida, qualora la richiesta in questione sia provocata da una negligenza o da un errore che sono stati compiuti a livello professionale. Il soggetto assicurato, in più, può beneficiare del rimborso delle spese che sono state affrontate per la difesa legale o per potenziali provvedimenti giudiziali.

Perché un consulente del lavoro è a rischio

Una richiesta di risarcimento nei confronti di un consulente del lavoro potrebbe essere motivata da diversi avvenimenti: per esempio un calcolo sbagliato degli importi che devono essere versati agli enti previdenziali; oppure il mancato rispetto di taluni adempimenti formali; o ancora la mancanza di specifiche all’interno dei rapporti contrattuali che disciplinano l’attività dei prestatori di lavoro. Infine, un consulente del lavoro si può vedere recapitare una richiesta di risarcimento anche nel caso di una non corretta identificazione del contratto di lavoro per una certa assunzione.

Le estensioni supplementari

Sono numerose le estensioni aggiuntive che possono essere scelte da un consulente del lavoro: quella relativa alla predisposizione del visto di conformità; quella per l’attività di amministratore; quella per le attività di sindaco e revisore dei conti; quella per le attività di sindaco, di revisore e di amministratore, a condizione che il contributo al fatturato sia inferiore al 50%. Va ricordato che non sono coperte dalla polizza le richieste di risarcimento correlate a un atto doloso o a una frode e quelle che derivano da atti illeciti che sono stati compiuti da un soggetto che non è iscritto presso l’albo professionale o che comunque non è autorizzato a svolgere le attività per cui la polizza prevede una copertura.

Massimale e coperture

Il limite minimo per il massimale è pari a 250mila euro, fermo restando che è sempre possibile optare per un importo più alto. La copertura non riguarda quelli che vengono definiti danni conseguenziali, vale a dire i danni che sono causati da perdite dovute a un comportamento sbagliato da parte del soggetto assicurato. Lo stesso dicasi per le richieste di risarcimento che vengono inoltrate da un soggetto con una partecipazione dell’assicurato.

Le franchigie

Per quel che riguarda le franchigie, esse variano a seconda del fatturato e delle estensioni. Per attività di sindaco, comunque, la franchigia è di 2mila euro nel caso di un fatturato più basso di 100mila euro e di 5mila euro nel caso di un fatturato più alto di 100mila euro. Per attività ordinaria, invece, la franchigia è di 500 euro se il fatturato non supera i 100mila euro e di non meno di 1.000 euro nel caso in cui il fatturato sia maggiore di 100mila euro.

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