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Danni da radiazioni

Argomenti trattati:
radiologia, radioprotezione, studi radiologici

Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 sancisce che i datori di lavoro debbono: fare il necessario affinché gli ambienti di lavoro in cui esista realmente un rischio da radiazioni, vengano circoscritti, comunicati e classificati in zone e che l’accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato; preoccuparsi che i lavoratori interessati siano suddivisi ai fini della radioprotezione; preparare norme interne di protezione e di sicurezza conformi al rischio di radiazioni e far si che copia di queste norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate; assegnare ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di difesa, in relazione ai rischi ai quali sono esposti; istruire i lavoratori, nell’ambito di un programma di formazione volto alla radioprotezione dei rischi specifici ai quali sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze che derivano dalla mancata osservanza delle imposizioni mediche e della prassi di esecuzione del lavoro; far si che siano apposti cartelli che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e che siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di lavorazione; dare al lavoratore esposto i risultati delle stime di dose effettuate dall’esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l’accesso alla documentazione di sorveglianza fisica che riguarda il lavoratore stesso.

 

Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 sancisce anche gli obblighi del lavoratore che deve: attenersi alle disposizioni distribuite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza; usare, secondo le istruzioni ricevute, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro; comunicare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le imperfezioni dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; non spostare né cambiare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione; non fare, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.