{"id":443,"date":"2020-01-28T16:45:11","date_gmt":"2020-01-28T15:45:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/?p=443"},"modified":"2020-01-28T16:45:23","modified_gmt":"2020-01-28T15:45:23","slug":"gestione-di-un-immobile-in-comproprieta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nuoviclienti.com\/magazine\/gestione-di-un-immobile-in-comproprieta\/","title":{"rendered":"Gestione di un immobile in compropriet\u00e0: come funziona"},"content":{"rendered":"\n<p>Non sono infrequenti i casi in cui un bene immobile sia di\npropriet\u00e0 di pi\u00f9 soggetti; in tal caso, \u00e8 possibile parlare di&nbsp;<strong>compropriet\u00e0&nbsp;<\/strong>(o<strong>&nbsp;comunione<\/strong>).\nSi tratta di un tipo di diritto piuttosto problematico, in quanto implica oneri\ne vantaggi per una pluralit\u00e0 di soggetti; per questo, quando c'\u00e8 bisogno di\ndirimere una questione relativa ad immobili in compropriet\u00e0 \u00e8 consigliabile\nrivolgersi a figure specializzate in grado di offrire una consulenza qualificata;\nin alternativa \u00e8 possibile farsi un'idea in materia consultando siti\nspecializzati come&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.avvocatoaccanto.com\/immobili\/immobile-comproprieta-gestione-cosa-e-come-funziona\"><strong>https:\/\/www.avvocatoaccanto.com<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>In generale, la compropriet\u00e0 \u00e8 disciplinata da numerosi\narticoli del Codice Civile (dal 1100 in poi); l'articolo 1101 stabilisce che\n\"<em>le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il\nconcorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione,\n\u00e8 in proporzione delle rispettive quote<\/em>\".<\/p>\n\n\n\n<p>La principale criticit\u00e0 che si pone in presenza di un\nimmobile in compropriet\u00e0 \u00e8 il suo&nbsp;<strong>utilizzo<\/strong>; secondo quanto disposto\ndall'<strong>articolo 1102<\/strong>&nbsp;del Codice Civile, \"<em>ciascun partecipante\npu\u00f2 servirsi della cosa comune, purch\u00e9 non ne alteri la destinazione e non\nimpedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro\ndiritto.&nbsp;A tal fine pu\u00f2 apportare a proprie spese le modificazioni\nnecessarie per il miglior godimento della cosa<\/em>\". Di contro, il partecipante\n(o comproprietario) non pu\u00f2 estendere il proprio diritto a danno degli altri\npossessori delle quote, a meno che non compia tutti gli atti necessari a mutare\nil titolo del possesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiunque detiene una quota della compropriet\u00e0 \"<em>pu\u00f2\ndisporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti\ndella sua quota<\/em>\" (art. 1103) ma, al contempo, deve contribuire alle\nspese necessarie alla conservazione ed al godimento, secondo quanto deliberato\ndalla maggioranza dei comproprietari. Anche l'amministrazione del bene in\ncompropriet\u00e0 \u00e8 un onere a carico di tutti i partecipanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice Civile (articolo 1111) disciplina anche le\nmodalit\u00e0 di&nbsp;<strong>scioglimento della comunione<\/strong>. \"<em>Ciascuno dei\npartecipanti<\/em>\" - si legge nel dispositivo - \"<em>pu\u00f2 sempre\ndomandare lo scioglimento della comunione; l'autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 stabilire\nuna congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato\nscioglimento pu\u00f2 pregiudicare gli interessi degli altri\".&nbsp;<\/em>Il\ngiudice pu\u00f2 ordinare&nbsp; lo scioglimento della comunione prima del termine\nprevisto se subentrano gravi circostanze che richiedono tale provvedimento.\nAlcuni beni non possono essere divisi se ci\u00f2 comporta l'impossibilit\u00e0 di\nutilizzare il bene diviso.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 possibile parlare di&nbsp;<strong>compropriet\u00e0<\/strong>&nbsp;anche\nper alcune aree degli&nbsp;<strong>edifici condominiali<\/strong>; nello specifico, come\ndisposto dall'articolo 1117 del c.c., sono oggetto di propriet\u00e0 comune: il\nsuolo, le fondazioni, i muri maestri, le travi portanti, i lastrici, le scale,\ni portoni, i cortili e le facciate. Parimenti, i possessori delle singole unit\u00e0\nimmobiliari godono della compropriet\u00e0 delle aree di parcheggio, i locali ed i\nservizi in comune cos\u00ec come pozzi, cisterne, impianti idraulici, sistemi di\ndistruzione dell'energia elettrica, impianti di riscaldamento e condizionamento\n\"<em>e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di\npropriet\u00e0 individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti\nunitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di\nsettore in materia di reti pubbliche<\/em>\".<\/p>\n\n\n\n<p>Sulle parti comuni, ciascun condomino vanta un diritto\nproporzionato al valore dell'unit\u00e0 immobiliare che possiede; di contro non pu\u00f2\nsottrarsi dal contribuire alle spese necessarie al mantenimento dei beni in\ncompropriet\u00e0 (\"salvo quanto disposto da leggi speciali\"); il\ncondomino pu\u00f2 rinunciare all'utilizzo degli impianti di riscaldamento e\ncondizionamento, se ci\u00f2 non comporta squilibri tecnici e funzionali rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>La compropriet\u00e0 vige anche in regime di comunione di beni\ntra coniugi che, a differenza di quanto possa sembrare, non \u00e8 la comunione di\ntutti i beni ma solo di quelli acquisiti durante l'unione matrimoniale ad\neccezione di quelli ottenuti per donazione, successione o risarcimento danni\noppure necessari all'esercizio della professione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non sono infrequenti i casi in cui un bene immobile sia di propriet\u00e0 di pi\u00f9 soggetti; in tal caso, \u00e8 possibile parlare di&nbsp;compropriet\u00e0&nbsp;(o&nbsp;comunione). 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