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Come fare la disdetta dell’assicurazione auto

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L’assicurazione del veicolo è un documento obbligatorio ai fini della responsabilità civile in caso di sinistri. I costi assicurativi restano molto alti, sebbene il legislatore stia cercando di snellire alcune pratiche, abolire obblighi, favorire la concorrenza tra compagnie assicurative per ridurre i costi. Ad ogni modo, l’automobilista è libero di cambiare in qualsiasi momento la propria compagnia assicuratrice attraverso la disdetta dell’assicurazione auto, la cui pratica è stata semplificata grazie all’abolizione del tacito rinnovo a partire dal 1° gennaio 2013 (come previsto dal D.L. n.170-bis).

Quando effettuare la disdetta?

Il tacito rinnovo era un automatismo che comportava la conferma della polizza per un ulteriore anno e pertanto per disdire l’assicurazione era necessario comunicarlo esplicitamente alla propria agenzia assicuratrice. L’abolizione della clausola del tacito rinnovo comporta, invece, l’automatica rescissione del contratto alla sua naturale scadenza. La disdetta dell’assicurazione si verifica:
Alla scadenza naturale della polizza dopo dodici mesi dalla sua sottoscrizione;
Prima della scadenza in caso di rottamazione auto, furto, incendio;
Decade al decesso dell’intestatario della polizza.
In caso di disdetta di assicurazione auto prima della scadenza perché si desidera attivare una polizza nuova con un’altra compagnia assicuratrice, occorre inoltrare la richiesta di disdetta alla propria compagnia e in base a quanto prevede il contratto in questi casi, si potrebbero pagare dei costi aggiuntivi per il recesso. In caso di rottamazione, furto, incendio o decesso del proprietario, il recesso dall’assicurazione non prevede costi, ma è gratuita.

Come fare la disdetta dell’assicurazione

Per la disdetta assicurativa dopo la scadenza della polizza è sufficiente recarsi in una nuova agenzia e stipulare un’altra polizza. Non è necessario né il modulo di disdetta RCA al vecchio assicuratore, né la richiesta dell’attestato di rischio, perché quest’ultimo è diventato un certificato elettronico che può essere richiesto dal nuovo assicuratore attraverso il database unico dell’IVASS. Non è più, quindi, il cliente a dover consegnare il documento al nuovo assicuratore. Tutte le agenzie assicuratrici, infatti, devono rendere disponibile l’attestato di rischio dei propri assicurati 30 giorni prima della scadenza della polizza presso la banca dati IVASS per permetterne la consultazione.
In caso di disdetta della polizza assicurativa prima della scadenza per:
furto o incendio: occorre presentare in agenzia la denuncia di furto o incendio;
rottamazione: occorre presentare il certificato di rottamazione;
decesso del proprietario: è necessario il certificato di morte.
In questi casi, il premio non goduto sarà rimborsato per l’importo pari ai giorni di copertura non ancora goduti.