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Il rischio elettrico negli impianti elettrici

Argomenti trattati:
impianti elettrici, rischio elettrico, sicurezza impianti elettrici

Il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 80 del capo III del titolo III prevede che nei luoghi di lavoro in cui si trovano impianti elettrici il datore di lavoro debba prendere tutte le precauzioni e mettere in atto le misure necessarie affinché sia i materiali, che le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori che operano in quel luogo siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare sia i lavoratori che gli altri cittadini da tutti i rischi di natura elettrica.

Riguardo ai rischi di natura elettrica si fa riferimento a:

  • a) contatti elettrici diretti;
  • b) contatti elettrici indiretti;
  • c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • d) innesco di esplosioni;
  • e) fulminazione diretta ed indiretta;
  • f) sovratensioni;
  • g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Per garantire a tutti i lavoratori la sicurezza rispetto all’ambiente di lavoro il D.Lgs. n. 81/2008 obbliga ogni datore di lavoro ad eseguire una valutazione del rischio elettrico andando a considerare:

  • a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro;
  • b) i rischi presenti nel luogo di lavoro;
  • c) le condizioni di esercizi prevedibili.

Dopo aver svolto la valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche ed organizzative che hanno lo scopo di eliminare o ridurre i rischi presenti per i lavoratori, inoltre ha l’obbligo di mettere in atto tutte le procedure di uso e manutenzione per gli impianti elettrici e di garantire nel tempo la totale sicurezza degli impianti elettrici.